Premi di produttività, ridotta l’aliquota dell’imposta sostitutiva
L’art. 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.
Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro. Al riguardo, il disegno di legge di Bilancio 2023, attualmente all’esame della Camera, prevede per il 2023 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in esame.