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Premi produttività al 5% solo se erogati nel 2023

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L’art. 1, comma 63 , della Legge n. 197/2022 prevede una misura temporanea per il 2023: la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato disciplinata dall’art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Se tali premi sono erogati nell’anno 2023 scontano la tassazione calmierata al 5%, altrimenti dal 2024 torna al 10%, salvo eventuali proroghe.

L’imposta sostitutiva si applica alle seguenti condizioni:

  • ai lavoratori del settore privato
  • con contratto di lavoro subordinato,
  • titolari nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro (salvo espressa rinuncia del lavoratore);
  • sui premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili, erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi.

Perché si possa applicare la tassazione agevolata del 5% sul premio di risultato erogato, inoltre, è necessario che:

  • sussista un accordo aziendale o territoriale nel quale le parti individuino dei parametri di produttività, qualità, efficienza e innovazione che siano incrementali rispetto a un arco temporale preso a confronto;
  • al termine del periodo di maturazione del premio si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti;
  • l’accordo di secondo livello sia stato sottoscritto con ragionevole anticipo e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell’incrementalità dei parametri prescelti rispetto al periodo preso a confronto.

È possibile che un’imposizione così ridotta spinga molti lavoratori a scegliere di utilizzare il premio in denaro (soggetto all’imposizione del 5% e a contributi nella misura del 9,19%) in luogo della sua conversione in welfare aziendale, cioè di optare per il godimento di beni o di servizi di welfare offerti dall’azienda (che ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile sia ai fini fiscali sia a quelli contributivi).

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