Skip to main content

Premio Covid-19 non dovuto per i lavoratori all’estero

|

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 20 aprile 2021, n. 271 – ha precisato che il premio di € 100 normato dal D.L. n. 18/2020 per i dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare “in presenza”, non può essere erogato ai lavoratori assunti all’estero che svolgono la propria prestazione nello Stato straniero.

Al riguardo, l’AE – nel ricordare la ratio della norma, che era quella di dare ristoro ai dipendenti che, in piena pandemia, avevano continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa – ha ribadito che non possono beneficiarne i dipendenti che in tale mese hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando la modalità del telelavoro o del lavoro agile.

Infatti, ciò che rileva al fine del riconoscimento del premio è che l’attività sia svolta in presenza e in Italia.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta