Prestazioni aggiuntive in rapporti di pubblico impiego privatizzato
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 giugno 2023, n. 18063, ha stabilito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni «aggiuntive» ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 402/01 convertito con modifiche nella Legge 1/2002, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all’autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti soggettivi e ad un’apposita determinazione tariffaria. Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’articolo 2126 c.c., in relazione all’articolo 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa.