Prestazioni di accompagnamento a pensione cofinanziate dai datori di lavoro
L’INPS – con Messaggio del 4 luglio 2024, n. 2504 – ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento, ex art. 1, comma 235 , Legge n. 232/2016 ed art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015.
L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.
Ai fini del monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’INPS ha adottato per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS il criterio di cassa, in base al quale la decorrenza della riduzione fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziare disponibili e dare continuità al cofinanziamento dei settori del credito e credito cooperativo, a partire dalle decorrenze di maggio 2018 è stato utilizzato il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017. Per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha beneficiato della riduzione per gli assegni straordinari da febbraio 2019 a novembre 2019, è stato utilizzato il criterio di cassa.