Prestazioni occasionali: novità per agricoltura e turismo nella legge di bilancio 2023
La Legge di Bilancio, nel testo in bozza, prevede alcune novità circa le prestazioni occasionali anche nel settore dell’agricoltura e del turismo.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54-bis).
L’art. 2-bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto Decreto “Dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali.
Ora, la Legge di Bilancio 2023 interviene con ulteriori previsioni di favore anche nei confronti del settore dell’agricoltura e del turismo.
L’art. 64, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali.
In particolare, come riportato nel dossier che accompagna la Legge di Bilancio 2023:
- è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Inoltre, è rimosso il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato da cinque a dieci. Attualmente, infatti, il divieto interessa gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla disposizione in esame. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.
L’attuale testo dell’art. 54-bis, comma 14, del D.L. n. 50/2017 consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrervi anche in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori (a tempo indeterminato o determinato) e purché le prestazioni siano rese dai seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Con la Legge di Bilancio 2023, inoltre, viene ammesso il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.