Processo del lavoro: la competenza territoriale
La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21648, ha stabilito che, nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex articolo 413, c.p.c., il criterio del luogo dell’azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi 6 mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’articolo 18, c.p.c., previsto dall’articolo 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.