Prolungamento del regime speciale per lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 22 luglio 2024, n. 159 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
Com’è noto, ai fini del prolungamento del beneficio, ex art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 34/2019, per ulteriori annualità, a partire dal primo anno d’imposta successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale per lavoratori impatriati, anche solo per alcune delle annualità dell’iniziale quinquennio agevolabile e che ne sia stato potenzialmente beneficiario nel periodo di imposta riguardante il rientro in Italia.
Nel caso oggetto dell’Interpello, il contribuente al rientro in Italia, nel 2019, non aveva beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati, pur avendone i requisiti, in quanto aveva fruito del regime per neoresidenti, ex art. 24-bis del TUIR (opzione successivamente revocata).
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha precisato che il suddetto contribuente potrà comunque applicare il richiamato regime speciale per un altro quinquennio.