Proroga domande di assegno temporaneo
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021, n. 234 è stato pubblicato il D.L. 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”.
Al riguardo, l’art. 2 concede il rinvio dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 per proporre domanda all’INPS senza, tuttavia, perdere gli arretrati di luglio e agosto.
Il meccanismo prevede che la decorrenza della misura scatti dal mese di presentazione della domanda, ma se l’istanza viene inoltrata entro il 31 ottobre (a fronte della proroga), il richiedente acquisisce il diritto a ricevere non solo le mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.
L’assegno in specie è una misura temporanea che riguarda il periodo luglio – dicembre.
Il contributo temporaneo coinvolge 1,8 milioni di nuclei familiari con oltre 2,5 milioni di figli e conta 167,5 euro per ogni figlio con un aumento del 30% a partire dal terzo figlio in presenza di ISEE inferiore ad € 7.000.
Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori.
L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia.
I beneficiari del Reddito di cittadinanza ne ricevono direttamente la quota loro spettante senza obbligo di presentare alcuna specifica domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale.