Proselitismo sindacale con posta elettronica aziendale
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 marzo 2023, n. 7799, ha stabilito che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro – nella specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, cd. “volantinaggio elettronico” – in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dalla L. n. 300/1970, art. 26, comma 1, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (nella specie, la S.C. ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente membro di una RSU, per l’invio di mail a contenuto sindacale dall’account aziendale, non avendo la società datrice in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno specifico pregiudizio recato dall’invio della e-mail).