Proteste sul luogo di lavoro ed illegittimità del licenziamento
La Cassazione – con sentenza 24 maggio 2021, n. 14199 – ha affermato che non può sussistere il licenziamento per giusta causa del lavoratore che mette in scena sul posto di lavoro una protesta per denunciare le condizioni cui è sottoposto.
Al riguardo, la Suprema Corte – nel confermare l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore per aver protestato sul luogo di lavoro – ha chiarito che la condotta da questi tenuta non può essere considerata fraudolenta, in quanto non idonea a indurre in errore il datore di lavoro, destinatario della protesta platealmente inscenata.
Peraltro, il fatto che non si fosse verificato un reale allontanamento e che ognuna delle manifestazioni fosse durata pochi minuti deve ritenere non giustificata la sanzione espulsiva irrogata.
La condotta, infatti, non giustifica il recesso, potendo perlopiù essere motivo per una sanzione conservativa.