Pseudo-dirigente: non vale la clausola di riconoscimento formale del Ccnl
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 luglio 2020, n. 16250, ha ritenuto che debba essere annullato, in quanto illegittimo, il licenziamento per giusta causa inflitto senza garanzie procedimentali al lavoratore ritenuto uno pseudo-dirigente, non potendo rilevare la c.d.“clausola di riconoscimento formale” del contratto collettivo di lavoro, in base alla quale dovrebbero riconoscersi come dirigenti coloro che siano formalmente inquadrati dall’azienda come tali, dovendo essa considerarsi nulla in quanto ancorata non alla necessaria natura obiettiva delle mansioni e dei compiti di fatto svolti, di cui la qualifica è definizione formale, bensì unicamente a un’unilaterale e arbitraria scelta datoriale.
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