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Pubblicato in GU il Decreto “Sostegni bis”: le misure per il lavoro

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni bis”). Si tratta di interventi per 40 miliardi, con numerose novità per imprese e famiglie.
Dal Fisco al Lavoro, il DL “Sostegni bis” dispone ulteriori misure per favorire la ripartenza economica del Paese, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia.
Tra gli elementi lavoristici di maggior interesse, si segnala il rafforzamento del contratto espansione, abbassando la soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate (com’è noto, la legge n. 178/2020 aveva prorogato lo strumento, estendendolo a un organico di almeno 500 dipendenti, di cui 250 nei casi di prepensionamento).

In particolare dal 1° luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizione che non licenzino.

Il provvedimento, poi, proroga la fruizione di alcune indennità cd. Covid-19, del reddito di Emergenza e della NASpI.

L’altra grande novità è l’introduzione del Contratto di Rioccupazione: infatti, fino al 31 ottobre 2021, è istituto il suddetto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine. 

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale agevolazione contributiva è assoggettata all’approvazione della Comunità Europea.

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