Qualificazione del rapporto: ricorso a criteri distintivi sussidiari in caso di prestazione elementare
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 luglio 2022, n. 22846, ha stabilito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dall’eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.