Raccordo tra disciplina ammortizzatori sociali e Fondo di integrazione salariale
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4831 del 1° marzo, ha chiarito che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di integrazione salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti previsti dal D.I. n.83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.
È estesa anche alle aziende che rientrano nell’applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi la possibilità di scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni dei Fondi stessi.
In merito al computo dei rispettivi periodi di fruizione, viene chiarito che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, il Ministero riconosce all’azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l’unica limitazione dell’alternatività tra gli stessi.