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Rappresentatività delle Rsa alla Consulta

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Finisce alla Consulta la questione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 300/1970 per contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 39 della Costituzione.

Tutto nasce da un ricorso ex art. 28 (accertamento di condotta antisindacale) promosso da un’organizzazione sindacale del settore trasporti a causa del diniego, da parte di una società, di sottoscrivere accordi sindacali aziendali nonché di «costituire» rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) presso la sede aziendale di Modena.

Il sindacato ha evidenziato che, pur avendo un notevole numero di iscritti nella sede modenese, la società non ne ha ammesso la partecipazione alle trattative per la sottoscrizione degli accordi sindacali aziendali ed abbia altresì negato la sottoscrizione stessa degli accordi e la «costituzione» di una Rsa.

Stando a quanto ricavabile dall’ordinanza, l’organizzazione sindacale ricorrente, pur godendo di una «significativa rappresentatività» nell’unità produttiva modenese (cosa che sarebbe stata confermata anche dalla società), è stata esclusa financo dalle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi.

Ciò ha offerto spunti dubitativi sulla compatibilità tra le regole per l’individuazione delle organizzazioni sindacali «rappresentative» ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori con i principi costituzionali a tutela del pluralismo e della libertà delle organizzazioni sindacali (artt. 3 e 39, Cost.).

Precisamente, l’art. 19 della legge n. 300/1970, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla misurazione della effettiva rappresentatività del sindacato, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti.

Tale formulazione, in teoria, offrirebbe spazi per negare, come nel caso di specie, tali possibilità (di partecipare alle trattative etc.) ad associazioni sindacali che siano effettivamente «significativamente rappresentative» all’interno di unità produttive grazie al forte seguito riscontrato dai lavoratori.

L’ordinanza in commento offre spunti contenutistici d’indiscutibile interesse, tra riflessioni sul ruolo delle organizzazioni sindacali e particolare attenzione sul concetto di «rappresentatività» nella sua applicazione pratica.

Inoltre, il Tribunale rinviante sembrerebbe altresì auspicare un intervento della Corte costituzionale che funga da apripista per il legislatore nazionale verso l’elaborazione di nuove ed inclusive regole verso una più ampia platea di soggetti sindacali che possano avere accesso ai privilegi offerti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori (dedicato, appunto, all’esercizio dell’attività sindacale).

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