Reato di danneggiamento informatico per il dirigente che cancella i dati dal PC aziendale
La Cassazione – con sentenza del 12 novembre 2021, n. 33809 – si è occupata del caso di un dirigente che, dopo essersi dimesso, restituisce il pc aziendale formattato e svuotato di tutti i dati ivi contenuti, precisando che la cancellazione dei dati (che non esclude la possibilità di recupero se non con l’uso anche dispendioso di particolari procedure) integra il reato di danneggiamento informatico.
Peraltro, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, potendo prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali quando necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
In tal senso, la condizione è che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.