Recepita la Direttiva Europea in tema di c.d. “whistleblowers”
Recepita anche all’interno del nostro ordinamento giuridico interno la tutela nei confronti dei lavoratori che si “espongono” andando a denunciare fatti illeciti ed in generale irregolarità, registratesi all’interno dell’ente presso il quale il denunciante (in lingua inglese appunto “whistleblower) opera.
Nello specifico, tali fattispecie sono connotate per il comune fattore costituito dalla derivazione della conoscenza da parte del denunciante, il quale viene a sapere del fatto illecito per effetto della sua attività lavorativa, tendenzialmente dipendente.
L’urgenza in ordine alla pubblicazione della norma in trattazione discende dal fatto che la stessa è frutto di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento, proprio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, oltre a porsi in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 76 e 87 della Costituzione (peraltro richiamati nelle premesse del D.Lgs. 24/2013 stesso).
In concreto il Decreto Legislativo in trattazione, riprendendo il testo della Direttiva UE 2019/1937, dopo aver fornito le definizioni utili alla disamina, passa in rassegna i canali attraverso i quali possono essere effettuate le segnalazioni dei fatti illeciti, le modalità di conservazione della documentazione così acquisita, gli obblighi di riservatezza (e l’annesso trattamento dei dati personali) e le misure di protezione da adottare nei confronti della persona segnalante.