Redditi prodotti in remote working e regime speciale per lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’8 aprile 2022, n. 186 – ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di regime speciale per lavoratori impatriati.
Com’è noto, per fruire del “regime speciale per lavoratori impatriati”, è necessario che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Nel caso in specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, in modalità “remote working”, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 nel quale trasferirà la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta.
Al riguardo, è stato poi precisato che non rileva la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio “ruolo apicale”.