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Reddito e Pensione di cittadinanza

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L’INPS – con Messaggio del 24 gennaio 2022, n. 341 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha chiarito che, in quanto sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ex art. 545 cod. proc. civ., il reddito e la pensione di cittadinanza rientrano tra i crediti in regime di impignorabilità assoluta.

Al contempo, non rientrano nel regime dell’impignorabilità assoluta:

  • gli assegni di mantenimento in caso di separazione giudiziale,
  • l’assegno di divorzio,
  • gli assegni di mantenimento in favore dei figli,
  • gli assegni alimentari per soggetti in condizione di effettivo disagio e di rischio di sopravvenienza.

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