Regime di incompatibilità tra pensione e lavoro dipendente
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La Cassazione – con ordinanza del 23 novembre 2023, n. 32522 – ha affermato che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
Com’è noto, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro.
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