Reperibilità: è orario di lavoro se limita la gestione del tempo libero
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 maggio 2022, n. 16582, ha ritenuto che il tempo di guardia o reperibilità, per poter essere considerato orario di lavoro, non deve necessariamente essere accompagnato dall’obbligo del dipendente di permanere nel luogo di lavoro, essendo a tal fine sufficiente la circostanza che i vincoli che vengono imposti al lavoratore durante tale periodo arginino comunque la sua libertà di dedicarsi ai propri interessi, limitandolo nella gestione del tempo di attesa. Infatti, qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi, si impone la qualificazione del periodo di guardia come “orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88.