Responsabilità datoriale: deve essere collegabile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 luglio 2020, n. 15107, ha stabilito che la natura sussidiaria della norma di cui all’articolo 2087, cod. civ., e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile a un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza.
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