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Responsabilità penale per mancata formazione del lavoratore in nero

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La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 10 ottobre 2019, n. 41600, ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 36, comma 1, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che, al momento di ammissione in servizio di un lavoratore irregolare (in nero), non provvede a fornire allo stesso un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività d’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di cui agli articoli 45 e 46, D.Lgs. 81/2008, e sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.

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