Retribuzione del tempo tuta solo ove qualificato da eterodirezione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 giugno 2021, n. 15763, ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, all’esito dell’accertamento circa la concreta gestione del c.d. tempo tuta presso la società convenuta, ha escluso l’elemento dell’eterodirezione quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione; secondo i giudici di merito, infatti, non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli; né ai predetti fini la Corte d’Appello ha ritenuto rilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta.