Skip to main content

Retribuzione non corrisposta: onere della prova al lavoratore se ha sottoscritto la busta paga

|

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749, ha stabilito che la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all’articolo 1370, cod. civ., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex articoli 1341 e 1342, cod. civ..

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta