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Richiesta di ulteriori settimane di Cigd per aziende plurilocalizzate

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L’Inps, con messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020, a integrazione di quanto disposto dal messaggio n. 2489/2020, a cui l’Istituto rimanda per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e a quant’altro disciplinato per la Cigd, ha precisato che anche le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane) con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che intendono richiedere una proroga della prestazione di Cigd, devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’Inps, con le modalità indicate di seguito.

Conseguentemente, i datori di lavoro che siano stati autorizzati per l’intero periodo spettante – 22 settimane per le aziende con unità produttive site nei Comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, D.L. 18/2020 (c.d. zone rosse); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle Regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, D.L. 18/2020 (c.d. regioni gialle); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale – possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane.

In ragione, quindi, della recente attribuzione all’Inps della domanda relativa alla Cigd per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020, con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande. In considerazione dei nuovi e più stringenti termini previsti dal D.L. 52/2020 per la presentazione delle domande, in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende in commento è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.

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