Riconoscimento assegno ordinario invalidità: verifica riduzione capacità lavorativa
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 giugno 2018, n. 15303, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito ex articolo 1, L. 222/1984, concernente la riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato a ulteriore danno per la salute.