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Riconoscimento del congedo straordinario in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

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L’INPS – con Circolare 7 marzo 2022, n. 36 – ha ricordato che i permessi ex lege n. 104/1992 possono essere fruiti anche:

  • dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto, ex art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Quanto al congedo straordinario, è possibile fruirne secondo il seguente ordine di priorità:

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni in commento, si farà riferimento ai seguenti conti:

  • GAT30188 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, corrisposte direttamente ai lavoratori che prestino assistenza alla parte di una unione civile e/o ai parenti ed affini derivanti da unione civile;
  • GAT30190 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, corrisposte direttamente ai lavoratori che prestino assistenza alla parte di una unione civile e/o ai parenti e agli affini derivanti da unione civile;
  • GAT10118 – Debito per l’erogazione diretta delle indennità di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 e delle indennità di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, alle parti di unione civile e/o ai parenti e agli affini derivanti da unione civile.

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