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Rifiuto del corso di formazione nell’orario stabilito dal datore di lavoro

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La Cassazione – con ordinanza del 10 maggio 2024, n. 12790 – ha ritenuto legittimo, quale misura di sicurezza, collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore che si rifiuta di frequentare il corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell’orario stabilito dal datore di lavoro.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel ricordare che l’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 non impone l’obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni dipendente, né di adattare il predetto turno per consentire a ciascun lavoratore di seguire il corso durante il proprio orario di lavoro – ha chiarito che il datore di lavoro è invitato ad organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro (eventualmente straordinario).

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