Rifiuto del tentativo di conciliazione: deposito del ricorso entro 60 giorni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057, ha stabilito che, ai sensi del riformulato articolo 6, L. 604/1966, se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del citato articolo 6, comma 2, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione – in ragione della natura speciale della disciplina – la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all’articolo 410, comma 2, c.p.c..