Rifiuto vaccino e liceità ferie forzate del dipendente
Il Tribunale di Belluno – con ordinanza del 6 maggio 2021, n. 12/2021 – ha ritenuto lecita la decisione di un datore di lavoro di collocare “forzatamente” in ferie alcune operatrici socio sanitarie che rifiutavano di sottoporsi al vaccino anti Covid-19.
Com’è noto, il D.L. n. 44/2021 ha disciplinato l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: nel caso in specie, le lavoratrici hanno chiesto che tale disposizione non avesse rilievo retroattivo (contestando, quindi, la decisione dell’azienda di non far riprendere l’attività lavorativa, anche in assenza di una norma specifica).
Il Tribunale di Belluno – nel respingere il ricorso in oggetto, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse – ha precisato che il D.L. n. 44/2021 applicabile alle ricorrenti, giustifica i provvedimenti volti a inibire la loro presenza sul luogo di lavoro.