Rilascio Durc con “scostamento non grave”
L’INPS – con Messaggio del 19 gennaio 2021, n. 213 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito indicazioni afferenti le modalità di applicazione del criterio dello “scostamento non grave”, ex art. 3, comma 3, DM 30 gennaio 2015, in materia di verifica della regolarità contributiva, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
L’Inps ha precisato che “non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad Euro 150,00“, comprensivi di eventuali accessori di legge.
La verifica dello scostamento opera nel momento in cui il sistema, all’atto dell’interrogazione, genera l’esito della richiesta; pertanto, pur in presenza della discrepanza evidenziata, tra le somme dovute e quelle versate, viene rilasciata un’attestazione di regolarità (“Durc On Line”).
Il persistere di un debito residuo di importo pari o inferiore a Euro 150,00 evidenziato nell’invito a regolarizzare comporterà la formazione di un Documento irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.
Si ricorda che il DURC positivo costituisce requisito fondamentale per:
- la corretta fruizione degli incentivi occupazionali, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006;
- partecipare alle gare di appalto,
- veder liquidate le proprie fatture dalla PA, a seguito di lavori/servizi e forniture precedentemente affidate.