Rimborso della sanzione amministrativa con decreto penale di condanna
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L’INL, con nota n. 8119 del 17 settembre 2019, ha escluso che la sanzione penale, determinata all’esito del giudizio di responsabilità, possa essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa, ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell’altra: il pagamento tardivo non comporta, infatti, l’estinzione del reato.
Nel caso oggetto di interpello, pertanto, l’INL ritiene rimborsabile al contravventore la somma di 7.806 euro versata oltre i termini previsti dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994, cui è seguito decreto penale di condanna alla pena dell’ammenda di 1.000 euro.
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