Risarcimento danni non patrimoniali da straining: oneri di allegazione e di prova
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2676, ha stabilito che la sussistenza del pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, deve essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua del danno in re ipsa. Né, in assenza di allegazioni circa la rilevanza costituzionale della lesione alla persona e della sua gravità, è possibile fare riferimento al procedimento per presunzioni, che richiede pur sempre la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che siano fondati su elementi diversi dal fatto in sé e non devono consistere in meri disagi o fastidi.
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