Riscossione di crediti previdenziali: no all’impugnazione diretta per crediti con la P.A.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 settembre 2019, n. 22925, ha stabilito che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi a un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto a eliminare la pretesa impositiva dell’Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura inerente l’omesso esame, ai fini dell’interesse ad agire, dell’iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione può costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all’accertamento negativo del credito.