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Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti e versamento del contributo in caso di interruzione del rapporto

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L’INPS – con Messaggio del 19 febbraio 2025, n. 639 – ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015 (introdotto dall’art. 19 , legge n. 203/2024), il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015.

Inoltre, nel caso in cui la richiamata risoluzione del rapporto di lavoro si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ex art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

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