Risvolti pensionistici dell’assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale
La Cassazione – con sentenza del 3 novembre 2022, n. 32379 – ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva negato alla titolare di assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale il diritto alla pensione di vecchiaia in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale, ritenendo non applicabile l’art. 1, comma 10, legge n. 222/84.
L’assegno di invalidità percepito dalla ricorrente, infatti, si basava su contributi versati in parte in Italia e in parte in Svizzera e senza questi ultimi la stessa non avrebbe avuto diritto al conseguimento dell’assegno in regime autonomo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 9, paragrafo 1, della Convenzione italo – svizzera del 14 dicembre 1962 e la relativa regola di totalizzazione deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità, nel senso che non può dirsi sorto il diritto alla pensione di vecchiaia in base al periodo equivalente al periodo d’assicurazione compiuto tutto secondo la legge italiana, quando tale pensione derivi da trasformazione della prestazione di invalidità e il diritto alla prestazione di invalidità non poteva essere fatto valere in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legge italiana.
In tal senso, la regola della totalizzazione, una volta applicata all’assegno di invalidità secondo l’art. 9, paragrafo 1 della Convenzione, deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità.