Rito del lavoro: produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33393, ha stabilito che nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso in cui tali documenti si siano formati o siano giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui. Peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova.