Se il danno è determinato da più soggetti si configura responsabilità solidale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30583, ha stabilito che quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 1294, cod. civ., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire.
Nella specie, la Suprema Corte confermava la decisione di merito con la quale, a fronte della condotta mobbizzante posta in essere, era stato ravvisato il nesso (con)causale tra i comportamenti censurati e il danno psichico subito dal lavoratore, condannando la società datrice di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 2087, cod. civ., e i 2colleghi a titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043, cod. civ., al risarcimento del danno biologico patito dal prestatore.