Sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
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L’Inps, con messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, comunica che sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6, D.L 510/1996, le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà relativamente a periodi conclusi entro il 31 dicembre 2018. Le imprese interessate, elencate nell’allegato al messaggio, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
L’Istituto precisa che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto.
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