Sgravio per imprese che sono ricorse al contratto di solidarietà
L’Inps, con messaggio 10 giugno 2024, n. 2179, fornisce chiarimenti e modalità operative per fruire dello sgravio contributivo a favore di coloro che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà.
Si tratta, in via generale, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6, D.L. 510/1996, mentre nel caso specifico la misura riguarda le modalità di recupero delle risorse residue relative all’anno 2019.
Per tale annualità, già oggetto di precedente autorizzazione (distintamente mediante la circolare Inps n. 100/2020, per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 ottobre 2019, e a seguire secondo quanto previsto dal messaggio Inps n. 1697/2021, che, giungendo fino a tutto il 30 settembre 2020, completa l’intero anno precedente), sono risultate, infatti, residuare delle somme, tra quelle stanziate e autorizzate, rispetto a quelle concretamente spese.
Per tale motivo, con il messaggio n. 2179/2024, l’Inps fornisce le modalità operative per il recupero, a favore degli aventi diritto, di tali somme, a partire dalla compilazione del flusso UniEmens (con indicazione della causale a credito L982) e dal preventivo riconoscimento e rilascio del Codice Autorizzazione 1W.