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Sicurezza, preposti formati ogni 5 anni

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È quinquennale la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti. Il passaggio alla cadenza biennale, voluta dal dl n. 146/2021, è subordinata all’adozione di specifica intesa in conferenza stato-regioni (il termine è scaduto il 30 giugno 2022).

Lo precisa la commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute sul lavoro, istituita presso il ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2024 in risposta al quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri.

La periodicità della formazione. Il quesito è scaturito dal c.d. decreto Fiscale (il citato dl n. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021) che, tra l’altro, ha riformato l’art. 37 del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza), contenente la disciplina relativa agli obblighi formativi sulla sicurezza lavoro.

Con specifico riferimento al preposto ha stabilito che «le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».

Durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono stati affidati a un accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 30 giugno 2022 (ma ancora non adottato).

Il quesito. Sulla base di tale normativa, il Consiglio nazionale degli ingegneri si è rivolto alla commissione per gli interpelli chiedendo di chiarire e precisare se:

  • la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo accordo stato-regioni, sia già da considerare anticipata a due anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art. 37 dlgs n. 81/2008 (tesi A); oppure
  • se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’accordo stato-regioni del 2011, che prevede (all’interno dell’Allegato A) un aggiornamento quinquennale in capo al preposto (tesi B).

Formazione ancora quinquennale. La commissione condivide la «tesi B» del Consiglio nazionale degli ingegneri, ritenendo che, in base alla citata normativa, le novità previste all’art. 37 del dlgs n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo accordo da parte della conferenza stato-regioni.

A tal fine, richiama le indicazioni fornite dall’ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella circolare n. 1/2022 (si veda ItaliaOggi del 18 febbraio 2022). A proposito dei dirigenti e dei preposti, l’Inl ha fatto presente che l’obbligo formativo era preesistente al decreto Fiscale e che tale decreto ha precisato che la formazione deve essere “adeguata e specifica” e ha richiesto «un aggiornamento periodico (..), secondo quanto previsto dall’accordo (…)».

Con riferimento al preposto, inoltre, il decreto Fiscale ha stabilito che «le relative attività formative (…) devono essere ripetute con cadenza almeno biennale (…)». L’Inl ha precisato, dunque, che, fino al nuovo accordo, i preposti (e anche i dirigenti) vanno formati in base al vigente accordo n. 221/2011 della conferenza stato-regioni.

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