Sistema previdenziale forense e calcolo della pensione di vecchiaia
La Cassazione – con sentenza del 12 settembre 2023, n. 26365 – ha affermato che nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non vi sono norme che prevedano che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.
Com’è noto, l’art. 1 , legge n. 141/1992 prevede che la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di “effettiva” iscrizione e contribuzione, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, intendendosi che la pensione vada commisurata alla contribuzione “effettiva”.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che il principio di automatismo delle prestazioni è valido nel lavoro dipendente, mentre il termine “effettivo”, estraneo al concetto di “misura”, non può intendersi come sinonimo di “integrale”.