Smart working, lavoratori distaccati in Paesi esteri
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello 7 luglio 2021, n. 458 – ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolgono l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati.
Al riguardo, l’AE – con specifico riferimento al criterio del “soggiorno abituale” – ha ribadito che il test per dirimere il conflitto di residenza non sarà soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l’individuo ha trascorso più giorni durante il periodo interessato. Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine regolare della vita di un individuo. Inoltre, l’analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti evitando l’influenza di situazioni transitorie.
Pertanto, nel presupposto dello status di residenza in Italia dei lavoratori della casistica oggetto dell’Interpello, l’AE è dell’avviso che la disciplina fiscale ex art. 51, comma 8-bis, TUIR non può trovare applicazione, dal momento che tale disposizione richiede il soggiorno all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi, da parte del lavoratore residente in Italia.