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Società cooperative: riduzione della retribuzione solo per crisi aziendale temporanea

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 novembre 2020, n. 25631, ha stabilito che, in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi, ex articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), L. 142/2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’articolo 3 della predetta Legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso.

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