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Sommerso, sanzioni con sconto

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Meno costoso regolarizzare un’evasione contributiva
. Ad esempio dimenticare di denunciare e versare i contributi per un dipendente regolarmente assunto, costa adesso al datore di lavoro una sanzione dell’8,90% dei contributi non versati (cioè una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, c.d. Tur, maggiorato del 5,5%) e non pari al 30% (lo sconto, quindi, è del 70%).

La novità arriva dalla compliance dell’Inps, disciplinata dal decreto legge n. 19/2024 convertito con legge n. 56/2024, per gli impegni assunti con il Pnrr, Missione 5, dedicata alle misure per il contrasto e la prevenzione del lavoro sommerso. Grazie alla compliance il datore di lavoro, prima di essere sanzionato, riceve una lettera d’invito a regolarizzare le violazioni rilevate dall’Inps e avrà 30 giorni di tempo per giustificare quelle violazioni o regolarizzare, pagando i contributi omessi, anche in forma rateale, maggiorati di una sanzione agevolata pari, oggi, al 3,40% nei casi di omissione o all’8,9% nei casi di evasione.

A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 3782/2024, che annuncia il rilascio della “piattaforma di gestione delle azioni di compliance e contrasto al lavoro sommerso” (in seguito piattaforma).

La compliance. Dopo un periodo di sperimentazione, l’Inps ha rilasciato la nuova piattaforma che, in questa prima fase, è alimentata con i dati del “cruscotto di monitoraggio UniEmens/Unilav”, ossia le comunicazioni obbligatorie, c.d. CO, che i datori di lavoro devono fare in relazione ai rapporti di lavoro. Al momento sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

L’esordio della compliance era fissato al 1° settembre, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

La sperimentazione è stata condotta nell’anno 2022. Si è trattato di un esperimento-pilota avente a oggetto una campagna informativa di promozione della compliance basata, appunto, sulla rilevazione dei rapporti di lavoro attivi in base alla lettura delle comunicazioni Unilav (le CO), privi della corrispondente denuncia UniEmens.

Gli esiti dell’esperimento-pilota, sostiene l’Inps, hanno mostrato un apprezzabile effetto di adempimento spontaneo da parte dei datori di lavoro, sia diretto che indiretto. Ora la procedura diventa a portata di tutti i datori di lavoro.

La piattaforma. La piattaforma consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi Inps, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia, nel arco di tempo che viene esaminato, e cioè almeno un rapporto di lavoro attivo, ma non coperto da corrispondente denuncia dei contributi tramite l’ordinario modello UniEmens.

In altre parole, l’Inps può verificare, tramite la piattaforma, se esistono lavoratori correttamente assunti o arruolati (la “correttezza” di tali rapporti deriva dalla presenza della comunicazione obbligatoria, CO, relativa al rapporto di lavoro) e per i quali non sono stati e/o non vengono pagati i relativi contributi (la verifica è fatta sulle denunce contributive che il datore di lavoro deve presentare mensilmente all’Inps, tramite il modello UniEmens). In particolare, la piattaforma riporta tutti i dati rilevati dalle CO (comunicazioni obbligatorie) e dagli archivi anagrafici dell’Inps stesso.

Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro sottoposti a controllo, l’istruttoria delle pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance. La piattaforma, quindi, avvia le funzionalità della comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale.

Attraverso lo stesso canale, il contribuente o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Inps gli eventuali elementi idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav (CO) e quanto trasmesso all’Inps, utilizzando cioè una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

La regolarizzazione. I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera d’invito alla compliance, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione, per i soli rapporti di lavoro che sono indicati nella lettera di compliance, devono trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente codice tipo di regolarizzazione di nuova istituzione: RE, avente il significato di “regolarizzazione da compliance-evasione”. Il relativo pagamento dei contributi omessi deve esserci entro 30 giorni dalla notifica della lettera d’invito alla compliance: solo così si potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato, a seconda che si tratti di ipotesi di omissione contributiva o di evasione contributiva.

Il mancato versamento di contributi in relazione a lavoratori assunti è una fattispecie fa emergere un’ipotesi di evasione contributiva, in quanto c’è anche un’omessa denuncia contributiva UniEmens del rapporto di lavoro. Pertanto, in caso di regolarizzazione, il pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance, dà diritto di accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda (di pagamento rateale) deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance e l’agevolazione è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l’Inps procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’evasione contributiva (ordinaria). L’evasione contributiva, disciplina all’art. 116, comma 8, lett. b, della legge 388/2000, ricorre in caso di mancato versamento di contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. In via ordinaria, l’evasione è punita con una sanzione, in ragione d’anno, pari al 30% dei contributi o premi evasi fino al 60% degli stessi contributi o premi non pagati entro la scadenza di legge.

Il ravvedimento operoso. Tuttavia, in caso di denuncia della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, effettuata spontaneamente prima di contestazioni o di richieste da parte degli enti, le sanzioni per evasione vengono degradate a omissione calcolata in misura pari al tasso Tur maggiorato del 5,5% se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine più ampio di 90 giorni dalla denuncia, la sanzione dovuta è pari al tasso Tur maggiorato del 7,5%.

Al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo fissato per le sanzioni nel caso di omissione contributiva; pertanto, la sanzione non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Possibile la rateazione. Il ricorso al ravvedimento operoso è possibile anche in caso di pagamento in forma rateale. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni spetta purché, entro i previsti termini suddetti (30 o 90 giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai predetti termini. Idem per il mantenimento della misura agevolata.

Invece, le sanzioni sono calcolate in misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento oppure vi provveda in misura insufficiente o tardiva; in tal caso, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l’Inps provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando la differenza dovuta a titolo di sanzioni (misura agevolata rispetto alla misura ordinaria).

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