Somministrazione di lavoro: limiti di durata e abuso
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 luglio 2022, n. 22861, ha ritenuto che il fatto che il D.Lgs. 81/2015, e prima ancora il D.Lgs. 276/2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito e immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea, non comportando una simile lettura un’interpretazione contra legem: ne discende che l’articolo 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva 2008/104/CE, laddove fosse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l’utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.