Sospensione dei versamenti ritenute
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, ha fornito importanti chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti delle ritenute disposta dall’art. 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
In particolare, la questione affrontata riguarda se la sospensione, disposta dal citato articolo, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, come disposto dal successivo articolo 62 del medesimo decreto-legge n. 18.
Secondo l’AE, la lettera della norma non consente di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61.
Tenuto conto che il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta: in tale evenienza la risoluzione in commento dispone che “non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali”.