Sospensione della prescrizione nelle domande di prestazione Inail per infortuni sul lavoro
La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni previste dal Titolo I, Capo V, T.U., resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Inail. Con il decorso del termine di 150 giorni, previsto dall’articolo 104, o di 210 giorni, di cui all’articolo 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.